Fattura differita (TD24): termine del 15 del mese successivo
Quando si può emettere una sola fattura per più consegne o prestazioni, con quale tipo documento e quale data indicare.
La fattura differita permette di documentare le operazioni con un unico documento emesso dopo la consegna dei beni o l'esecuzione del servizio, invece che al momento dell'operazione. La regola generale è quella della fattura immediata, da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione. Con la fattura differita, prevista dall'art. 21, comma 4, del DPR 633/72, puoi emettere il documento entro il giorno 15 del mese successivo, purché l'operazione sia documentata da un DDT o da un documento equivalente. In fattura elettronica si usa il tipo documento TD24. L'IVA concorre alla liquidazione del mese in cui l'operazione è stata effettuata, non a quello di emissione.
- Fattura immediata: da emettere entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione.
- Fattura differita: entro il giorno 15 del mese successivo, con tipo documento TD24.
- Per i beni serve un DDT (o documento equivalente) che provi la consegna; in fattura basta indicarne data e numero.
- L'IVA si liquida nel mese in cui è stata effettuata l'operazione.
Come funziona
Emetti un DDT o un documento equivalente per ogni consegna di beni (o un documento idoneo a identificare le parti e l'operazione, per i servizi) al momento in cui l'operazione è effettuata. Questi documenti sostituiscono la fattura immediata.
Raccogli le operazioni del mese verso lo stesso cliente e, entro il giorno 15 del mese successivo, emetti un'unica fattura differita. Nel file XML usa il tipo documento TD24 e riporta nel dettaglio data e numero di ciascun DDT.
Come data della fattura indica quella dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nelle risposte alle domande più frequenti; l'invio allo SDI avviene entro il 15 del mese successivo.
Liquida l'IVA nel mese in cui sono state effettuate le operazioni: l'imposta della fattura differita concorre alla liquidazione di quel periodo, non di quello in cui trasmetti il documento.
Trasmetti il file allo SDI come una normale fattura. Se lo SDI lo scarta, lo correggi e lo ritrasmetti entro 5 giorni con lo stesso numero e la stessa data.
Riferimenti normativi
- DPR 26 ottobre 1972, n. 633, art. 21, comma 4 — fatturazione immediata e differita.
- Agenzia delle Entrate, Allegato A — Specifiche tecniche: TD24 «Fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72».
- Agenzia delle Entrate — Risposte alle domande più frequenti sulla fatturazione elettronica (emissione delle fatture).
Domande frequenti
Entro quando devo emettere una fattura differita?
Entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state effettuate le operazioni. Un esempio: per consegne di giugno con DDT emetti la fattura differita entro il 15 luglio, datandola con la data dell'ultima operazione di giugno.
Che data devo mettere sulla fattura differita elettronica?
L'Agenzia delle Entrate chiarisce che la data della fattura differita è quella dell'ultima operazione effettuata nel mese di riferimento, mentre la trasmissione allo SDI può avvenire entro il 15 del mese successivo.
Serve allegare il DDT alla fattura elettronica?
No. Per le cessioni di beni la fattura può contenere solo la data e il numero del DDT, senza allegare il documento. Conserva comunque il DDT: dimostra la data di effettuazione dell'operazione.
La fattura differita vale anche per i servizi?
Sì, ma serve un documento idoneo a identificare i soggetti e l'operazione, che fa le veci del DDT. Il tipo documento resta TD24. Per i casi particolari, verifica con il tuo commercialista se la tua prestazione rientra nell'ipotesi prevista dall'art. 21, comma 4, del DPR 633/72.
4invoices emette fatture differite TD24?
No. 4invoices crea fatture con IVA per riga, in qualsiasi valuta con tasso di cambio, e le scarica in PDF; non genera l'XML con tipo documento TD24, non gestisce i DDT e non trasmette allo SDI. La fattura differita elettronica va emessa con il portale gratuito dell'Agenzia o con un servizio abilitato.